Informazioni per i lavoratori

Sei un apprendista e vuoi mandarci una segnalazione sul tuo corso di formazione? Clicca qui

I vantaggi dell'apprendistato

L'apprendistato è un contratto che ti permette di lavorare, ed allo stesso tempo completare il tuo percorso formativo. Si dice che è un contratto “a causa mista”, proprio perchè in esso il profilo lavorativo si lega a quello formativo: in sostanza l'impresa si impegna a fornire all'apprendista la formazione professionale all'interno del rapporto di lavoro.
L'apprendistato ti dà la possibilità di entrare nel mondo del lavoro in modo qualificato, e domani, se lo vorrai, di completare il tuo ciclo di studi con una qualificazione di livello universitario.

A chi è rivolto

L'apprendistato è un contratto di lavoro nato per essere applicato a tutti i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, con delle differenze:

• i minorenni possono usufruire solo dell'apprendistato per diritto-dovere di istruzione e formazione
• coloro che hanno compiuto 18 anni possono usufruire delle altre tipologie di contratto (apprendistato professionalizzante e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)

Il decreto legislativo n. 276/2003 ha innalzato, per l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per percorsi di alta formazione, l'età massima fino ai 29 anni. "Fino ai 29 anni" è da intendersi come "fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età".

La durata

Il contratto di apprendistato può essere a tempo pieno o a tempo parziale e può durare un massimo di 6 anni. Per le aziende del settore artigiano la durata massima può arrivare invece a 5 anni. In ogni caso, non può essere superiore a quanto stabilito dai contratti collettivi di categoria.

Ci sono limitazioni sulle mansioni che possono essere svolte?

Gli apprendisti non possono svolgere mansioni di bassa manovalanza e di produzione in serie, non attinenti al lavoro per cui sono stati assunti o che prevedono uno sforzo fisico superiore alle loro forze. Per gli apprendisti minorenni ci sono ulteriori limitazioni, legate a mansioni considerate pericolose. Ad esempio, non possono lavorare in contesti che prevedano l'esposizione a agenti fisici, biologici o chimici potenzialmente nocivi, o impiegati in processi e lavori che li espongano a particolari rischi.

Chi avrà cura della formazione e per quanto tempo?

I giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante hanno il diritto di svolgere 120 ore annue di formazione. L'impresa che assume deve predisporre un Piano formativo individuale annuale redatto in conformità al quanto previsto dal Regolamento Regionale 7/2007.
La formazione è erogata dall'azienda che assume (On the Job, tramite un Tutor aziendale) e da enti di formazione accreditati dalla Regione (Off the job). I singoli contratti collettivi di lavoro (CCNL), prevedono le modalità di formazione interna alle aziende. Nel caso di contratto a tempo parziale, la durata della formazione formale (o interna all'azienda nel caso di apprendistato professionalizzante, ex. art. 49 D.Lgs. 276/03) rimane uguale a quella prevista per i contratti a tempo pieno.

La formazione in apprendistato è obbligatoria?

Si, In caso di inadempimento della erogazione della formazione il datore di lavoro è tenuto a versare la quota di contributi agevolati maggiorati del 100% (Art. 53 c. 3 legge 276/03). Anche se l'apprendista è già in possesso di una qualifica professionale o di un titolo (diploma o laurea) rilasciato da strutture scolastiche e formative legalmente riconosciute, tale titolo non costituisce motivo di esonero dalla formazione obbligatoria prevista dalla disciplina sull'apprendistato.

Riconoscimento delle competenze

All’apprendista sono riconosciute le competenze che ha acquisito durante il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro. La Legge Regionale 7/2007, all'art 6, stabilisce che la formazione formale, esterna ed interna all’impresa, e non formale dell’Apprendista sono registrate sulla Scheda professionale del lavoratore. A tale scopo è necessaria l'attestazione da parte dei soggetti erogatori della formazione, rivolgendosi ai Centri per l’Impiego, territorialmente competenti.

Acquisizione della qualifica professionale

La qualifica professionale può essere acquisita direttamente, sostenendo delle prove di tipo teorico pratico o anche indirettamente sulla base

• di un giudizio di idoneità a conclusione del periodo tirocinio, oppure
• dell’attribuzione all’apprendista, in maniera esplicita o implicita, delle mansioni che spettano al lavoratore qualificato.

Concluso comunque il contratto di apprendistato anche in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il giovane può chiedere, utilizzando l'Allegato E, l'ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica professionale, purché abbia frequentato almeno 240 ore di formazione formale.