Informazioni per le imprese

L'apprendistato è un contratto “a causa mista”, ossia in esso il profilo lavorativo si lega a quello formativo. In sostanza, l'apprendistato prevede che l'impresa si impegni a fornire all'apprendista la formazione professionale all'interno del rapporto di lavoro. Puoi visualizzare il video che descrive le principali caratteristiche del contratto di apprendistato.
Quali sono i benefici economici del contratto di apprendistato?
Il contratto di apprendistato dà la possibilità all'azienda di sotto inquadrare l’apprendista fino a due livelli rispetto alla corrispondente qualifica da conseguire, nonchè la possibilità di beneficiare degli incentivi contribuitivi e previdenziali previsti dalla legge. Scarica il prospetto riassuntivo dei benefici previsti.
Quali imprese possono assumere apprendisti ?
Possono stipulare contratti di apprendistato i datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, ed è consentita l'assunzione come apprendisti dei giovani con titoli di studio post-obbligo o attestati di qualifica professionale.
Quale età devono avere gli apprendisti per poter essere assunti ?
In via generale, l'apprendistato è un contratto di lavoro nato per essere applicato ai giovani di età compresa tra 16 e 24 anni, con delle differenze:
• i minorenni possono usufruire solo dell'apprendistato per diritto-dovere di istruzione e formazione
• coloro che hanno compiuto 18 anni possono usufruire delle altre tipologie di contratto (apprendistato professionalizzante e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)
Il
decreto legislativo n. 276/2003 ha innalzato, per l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato per percorsi di alta formazione, l'età massima fino ai 29 anni. "Fino ai 29 anni" è da intendersi come "fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età".
Numero massimo di apprendisti
Il numero degli apprendisti che un’impresa può assumere dipende dal numero di lavoratori dipendenti presenti in azienda:
• da zero a 3 lavoratori qualificati, potranno essere assunti fino a 3 apprendisti;
• da 3 lavoratori in su, potrà assumersi un numero di apprendisti pari a quello dei dipendenti qualificati e specializzati in forza all'impresa.
In pratica, non è possibile assumere con contratto di apprendistato un numero di apprendisti superiore al 100% del personale non apprendista.
Scopo dell’apprendistato infatti è il trasferimento del sapere, delle conoscenze e competenze dal lavoratore all’apprendista, quindi la norma è stata pensata per creare una proporzione numerica tra apprendisti e dipendenti, necessaria garanzia di questo trasferimento.
Eccezione viene fatta per le imprese artigiane rispetto alle quali resta in vigore la legge 443 del 1985, che all’art. 4 pone limiti diversi a seconda della dimensione e della tipologia dell’azienda:
• imprese che non lavorano in serie: massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 9 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 22 a condizione che le unità in più siano apprendisti)
• imprese che lavorano in serie con lavorazioni non del tutto automatizzate: massimo 9 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 5 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 12 a condizione che le unità in più siano apprendisti)
• imprese che lavorano nei settori della lavorazione artistica, tradizionale e dell’abbigliamento su misura: massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 16 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 40 a condizione che le unità in più siano apprendisti)
• imprese edili: massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 5 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 14 a condizione che le unità in più siano apprendisti.
Durata del contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato ha una durata non superiore a 6 anni (Legge 6 agosto 2008, n. 133) in ragione del tipo di qualificazione da conseguire.
Maggiori approfondimenti possono essere trovati nei contratti e negli accordi collettivi di lavoro consultabili nel sito del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - Archivio Nazionale dei Contratti e degli Accordi Collettivi di Lavoro.
Alla scadenza del contratto, l'azienda ha la possibilità di:
• mantenere in servizio il lavoratore con un nuovo contratto di lavoro. Se il nuovo rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, l'azienda potrà godere delle stesse agevolazioni contributive e previdenziali per un ulteriore anno (cfr. Legge 28 febbraio 1987 n. 56, art. 21);
• non mantenere in servizio l'apprendista: ci sono 10 giorni di tempo di preavviso per comunicare allo stesso la conclusione del contratto.
In caso di mancata osservanza del periodo di preavviso il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Adempimenti per l'assunzione in apprendistato professionalizzante
Prima di poter procedere ad una assunzione in apprendistato professionalizzante, l'azienda è tenuta a richiedere il parere di conformità alla commissione provinciale o all'Ente bilaterale ove previsto dal Contratto Collettivo Nazionale. In mancanza di tale parere, o in caso di parere negativo, non sarà possibile procedere all'assunzione.
La formazione dell'apprendista
La legge in vigore ha regolamentato solo alcuni aspetti delle nuove forme di apprendistato ed ha delegato alle Regioni e alle Province autonome la regolamentazione dei Profili Formativi.
Nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, devono essere garantite all'apprendista 120 ore di formazione annue, seguendo il criterio dell’alternanza:
• on the job, presso le imprese con capacità formativa;
• off the job, presso gli operatori accreditati
La formazione on/off the job deve consentire all’apprendista di acquisire competenze di base, settoriali e tecnico professionali ben identificate nel piano formativo e che, al termine del percorso di apprendistato, possono essere certificate dalla Pubblica Amministrazione per poi venire successivamente registrate nel libretto formativo del cittadino.
Le regole della formazione esterna ed interna e le ore di formazione sono state fissate dalla Regione Lazio con il Regolamento Regionale n. 7/2007 e presentano modalità di svolgimento diverse a seconda del numero dei dipendenti dell’azienda.
La formazione in apprendistato è obbligatoria?
Si, In caso di inadempimento della erogazione della formazione il datore di lavoro è tenuto a versare la quota di contributi agevolati maggiorati del 100% (Art. 53 c. 3 legge 276/03). Anche se l'apprendista è già in possesso di una qualifica professionale o di un titolo (diploma o laurea) rilasciato da strutture scolastiche e formative legalmente riconosciute, tale titolo non costituisce motivo di esonero dalla formazione obbligatoria prevista dalla disciplina sull'apprendistato.
Come si articola la formazione per l'apprendistato professionalizzante?
I moduli formativi previsti sono tre: Modulo A (42 ore) - competenze di base e trasversali. Modulo B (24 ore) - competenze settoriali. Modulo C (54 ore) - competenze professionalizzanti relative al profilo di assunzione dell'apprendista.
Quali sono i requisiti che un'azienda deve possedere per poter erogare formazione interna?
Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, possono erogare formazione, per i propri apprendisti, le grandi imprese con almeno 250 dipendenti che abbiano richiesto ed ottenuto l'autorizzazione regionale.
Possono inoltre erogare ai propri apprendisti la formazione relativa al solo Modulo C (competenze professionalizzanti relative al profilo di assunzione dell'apprendista) le aziende che posseggano i requisiti previsti dall’Art. 5 del “Regolamento n. 7 di attuazione della Legge Regionale n. 9 del 10-08-2006”, previa compilazione della dichiarazione di “Capacità formativa dell’Azienda relativamente alla formazione formale” (Allegato D). Tale dichiarazione dovrà essere inviata a “Provincia di Roma Dipartimento XI, Servizio 3 – Servizi per l’apprendistato. Viale Rolando Vignali, 14 -00173 Roma”.
Dove trovo l'elenco degli enti di formazione?
All'interno del nostro sito in questa pagina, oppure nel catalogo dell'offerta formativa regionale che si può visualizzare a questo indirizzo,
Modalità di iscrizione di un apprendista ai corsi a Catalogo
L'azienda deve iscriversi al portale per la formazione in apprendistato della Regione Lazio (S.APP.) ed ottenere la propria password di accesso. Per dettagli, puoi consultare la pagina 'Iscrizione dell'apprendista ai corsi di formazione' e le linee guida della Regione Lazio, oppure puoi scaricare il documento sulla formazione in apprendistato e l'utilizzo di SAPP predisposto dalla Provincia di Roma.
Quanto costa il corso di formazione?
I corsi inseriti nel Catalogo Regionale hanno un costo di 10 Euro per ogni ora e per ogni allievo. La quota di cofinanziamento della Provincia di Roma (disponibile fino a esaurimento fondi) dipende dalle dimensioni dell’impresa: per le piccole imprese finanzia l'80%; per le medie il 60%; per le grandi il 40%.
Esempio:
Una piccola impresa che iscrive l’apprendista al Modulo A (durata 42 ore).
Questo modulo ha un costo massimo di € 420.00, di cui € 84.00 sono a carico dell’impresa e andranno versate direttamente all’ ente di formazione, la restante somma di € 366.00 sarà a carico della Provincia di Roma che verserà direttamente all’ente di formazione.
Modulo B (durata 24 ore).
Costo € 240.00, di cui € 48.00 saranno a carico dell’impresa, € 192.00 a carico della Provincia.
Modulo C (durata 54 ore).
Costo € 540.00, di cui € 108.00 saranno a carico dell’impresa, € 432.00 a carico della Provincia.
Quindi la formazione annua di 120 ore (modulo A-B-C) ad una:
• piccola impresa costa € 240.00;
• media impresa costa € 480.00;
• grande impresa costa € 720.00.
Molti datori di lavoro, fino ad ora, non hanno fornito all’apprendista le 120 ore annue di formazione e non hanno perso le agevolazioni contributive. Perché ora si perdono le agevolazioni contributive, che cosa è cambiato?
Fino ad ora non essendoci stata una offerta formativa da parte della Regione Lazio la responsabilità, della mancata formazione, non poteva essere imputata esclusivamente al datore di lavoro.
Il 23 Marzo 2009 la Regione Lazio ha attivato il Catalogo Regionale dell’offerta formativa per l’apprendistato professionalizzante, nel quale sono inseriti gli enti accreditati a fornire la formazione agli apprendisti e da quella data la Provincia di Roma cofinanzia le aziende che iscrivono gli apprendisti ai corsi inseriti in questo Catalogo.
Pertanto in caso di inadempimento nella erogazione della formazione il datore di lavoro rischia di versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100% come previsto dall’art. 53 c. 3 della legge 276/03.