L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
È uno dei canali previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Consente ai giovani minori di assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione in alternativa al canale dell' istruzione o al canale della formazione professionale.
Possono essere assunti giovani di minore età, con età compresa tra i 16 anni e i 18 anni non compiuti
Il contratto ha durata non superiore ai tre anni.
Le Regioni e le Province autonome ne regolamentano i profili formativi, d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con il Ministero della Pubblica Istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di criteri e principi direttivi stabiliti dal legislatore nazionale.
Nelle more dell'intesa, che ha lo scopo di rendere compatibili gli obiettivi formativi di questo tipo di apprendistato con quelli del canale istruzione-formazione, gli apprendisti di età inferiore a 18 anni sono tenuti a frequentare corsi di 240 ore all'anno, secondo i criteri attualmente in essere e definiti sulla base della legge 196/97 (precedente disciplina dell'apprendistato).
Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze giovani apprendisti che al compimento del 18^ anno di età non conseguono il titolo di studio della qualifica professionale ai sensi della l.53/2003, può far proseguire il proprio apprendista in apprendistato professionalizzante conservando impegni, modalità operative e continuando ad usufruire del relativo sostegno economico.