Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è definito all’art. 2 comma 1 della legge n. 25/1955. Si definisce “a causa mista”, perché in esso il profilo lavorativo si lega a quello formativo. A differenza dei contratti di formazione e lavoro, i cosiddetti “contratti di inserimento”, in esso la finalità formativa prevale su quella lavorativa.
E’ uno strumento che fa da ponte tra il sistema del Lavoro e quello della Formazione Professionale. Può essere utilizzato solo da Aziende del settore privato, non dalla Pubblica Amministrazione.

Quanti tipi di apprendistato esistono?

Il D. lgs. 276/2003 (la normativa attualmente vigente) disciplina tre tipologie di apprendistato diverse per obiettivi e fasce di età degli apprendisti:

contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione;
contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Per le tre tipologie di contratto valgono alcune disposizioni comuni in base a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modifiche:

• il contratto di apprendistato può essere utilizzato in tutti i settori di attività;
• il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso;
• il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o che comunque ne ha in numero inferiore a tre) può assumere al massimo tre apprendisti;
• la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto;
• il contratto deve avere forma scritta e deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto e l’eventuale qualifica che l’apprendista potrà acquisire al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale o extra- aziendale;
• all’interno del contratto deve essere indicato il piano formativo;
• il datore di lavoro non può recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo in corso di rapporto. Terminato il periodo di apprendistato, il datore ha la possibilità di trasformare in contratto a tempo indeterminato o di recedere il rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.

Gli aspetti formativi del contratto di apprendistato sono disciplinati dalle leggi regionali: nel Lazio dalla Legge Regionale n. 9/2006 recante “Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato” e dal Regolamento regionale n. 7/2007 (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 10 agosto 2006, n. 9 - Disposizioni in materia di formazione nell’apprendistato).